Testamento ed eredità a favore di un pet
di Marinella Bosco, avvocato
Il rapporto tra noi ed i nostri amici animali è molto stretto: non ci fanno solo compagnia, ma sono proprio parte delle nostre famiglie. Noi vogliamo bene a loro e loro vogliono bene a noi, manifestandolo senza riserve ed in modo talvolta commovente. Ecco perché quando riflettiamo sul nostro “dopo” ci poniamo alcune domande.
Il repertorio cinematografico d’oltre oceano ci rimanda al bizzarro riccone che ha nominato erede Fido o Micio lasciandogli castelli, vigne e/o patrimoni considerevoli, precisando dettagliatamente quali vizi impartirgli, gravando dell’onere il maggiordomo o qualche parente che volentieri eliminerebbe il destinatario di tutte le ricchezze per poter entrare in possesso di quanto gli sembra ingiustamente destinato al cagnolino. In Italia ciò non è possibile, perché l’art. 462 del codice civile prevede che solo un essere umano abbia la capacità di ricevere per testamento.
Gli animali, pertanto, non possono essere individuati né eredi né legatari. Se una persona, quindi, vuole garantire il sostentamento del suo piccolo amico, deve precisare in un testamento che lascia le risorse ad un soggetto, umano, onerandolo di prendersi cura dell’animale: per esempio, “lascio al mio amico Mario cinquantamila euro con l’obbligo di prendersi cura del mio amato cane, nutrendolo, curandolo, ospitandolo a casa sua e badando a lui sino alla sua morte naturale”.